La successione necessaria, definita anche successione dei legittimari, rappresenta un limite inderogabile alla libertà testamentaria prevista dal nostro ordinamento giuridico. In sostanza, anche se una persona decide di fare testamento e di disporre liberamente dei propri beni per dopo la morte, la legge riserva una quota minima del patrimonio (detta "quota di legittima" o "riserva") a determinati stretti congiunti, chiamati appunto legittimari o eredi necessari.
Legittimari o eredi necessari
Il codice civile riserva necessariamente (e cioè senza possibilità di eccezioni) a determinati strettissimi congiunti detti “legittimari” o “eredi necessari” una quota dell'asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare né con donazioni né con la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano dimenticati o addirittura diseredati.
La ratio della legge è quella di garantire una tutela minima ai legami familiari più stretti, impedendo che il testatore possa, con le proprie disposizioni, privare completamente questi soggetti di una parte significativa del patrimonio ereditario.
Nel redigere il proprio testamento il de cuius è dunque pienamente libero solamente con riguardo ad una quota del suo patrimonio (chiamata “quota disponibile”, in contrapposizione a quella destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata “quota riservata” o “legittima”): insomma, la sua volontà di destinare beni ad estranei è pur sempre esprimibile, se pur compressa.
Beninteso, le donazioni e il testamento che ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari) non sono invalidi o inefficaci: questi atti sono pienamente validi fino al momento in cui l'erede legittimario pretermesso (cioè dimenticato) o leso o diseredato non agiscano in giudizio con la cosiddetta “azione di riduzione” delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, al fine di conseguire appunto la quota loro spettante.
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità sono:
- Il coniuge (anche il coniuge separato, purché non sia stata pronunciata sentenza di addebito della separazione).
- I figli (legittimi, naturali, adottivi, nonché i loro discendenti che subentrano per rappresentazione in caso di premorienza, rinuncia o indegnità del genitore).
- Gli ascendenti legittimi (genitori, nonni, ecc.), ma solo in assenza di figli o loro discendenti.
La ratio di questa normativa è quella di garantire una tutela minima ai legami familiari più stretti, impedendo che il testatore possa, con le proprie disposizioni, privare completamente questi soggetti di una parte significativa del patrimonio ereditario.
- Limite alla libertà testamentaria: Il testatore non può disporre liberamente di tutto il suo patrimonio, ma deve necessariamente riservare una quota ai legittimari.
- Quote fisse: La legge stabilisce in modo preciso le quote di legittima spettanti a ciascuna categoria di legittimari e le modalità di calcolo di tali quote
La legge riserva al coniuge la metà del patrimonio del de cuius, se non vi è concorso con i figli. La quota riservata al coniuge si riduce infatti in caso di concorso con i figli e precisamente a un terzo del patrimonio nel caso di concorso con un solo figlio e a un quarto nel caso di concorso con più figli.
Nel caso di concorso con ascendenti, la quota del coniuge rimane invece sempre pari alla metà dell'asse ereditario.
Al coniuge superstite, anche se concorre con altri chiamati, sono poi sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare e di uso sui mobili che la corredano.
A favore dei figli, se non vi è concorso con il coniuge, è riservata la metà del patrimonio se il genitore lascia un figlio solo; se i figli sono più di uno, è loro riservata una quota di due terzi del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali.
Gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni, ecc.) sono eredi necessari qualora il defunto non lasci figli legittimi o naturali. Essi hanno diritto ad un terzo del patrimonio ereditario. Se peraltro esiste una pluralità di ascendenti, la quota che complessivamente è loro riservata si ripartisce secondo il seguente criterio: per una metà succedono gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se infine gli ascendenti non sono di egual grado, l'eredità è devoluta a quello di grado più vicino al defunto, senza distinzione di linea.
Qual è la distinzione tra successione legittima e successione necessaria?
È fondamentale distinguere tra successione legittima e successione necessaria o dei legittimari, poiché si riferiscono a due concetti distinti, sebbene entrambi riguardino la destinazione del patrimonio di una persona defunta.
La successione legittima si verifica quando una persona decede senza aver lasciato un testamento valido, oppure quando il testamento esistente non dispone sull’intero patrimonio del defunto.
La successione necessaria è quella, invece, che tutela i legittimari se il soggetto defunto abbia con il testamento o con le donazioni effettuate in vita creato dei pregiudizi ai soggetti a cui la legge riserva una quota dell'asse ereditario
Gli eredi legittimi non vanno confusi con i legittimari, e cioè con coloro cui la legge necessariamente riserva una quota del patrimonio ereditario (“quota di riserva” o “quota di legittima”) e che possono impugnare le donazioni e le disposizioni testamentarie con le quali il de cuius abbia violato questa riserva.
Chi può impugnare un testamento?
Un testamento può essere impugnato in diverse circostanze, sia per vizi di forma che per vizi relativi alla volontà del testatore.
In generale il testamento può essere nullo o annullabile quando non rispetta determinati requisiti formali oppure quando il testatore al momento della redazione del testamento non possedeva la capacità di testare ( sono incapaci di testare i minorenni, gli interdetti per infermità di mente e coloro che siano stati, per qualsiasi causa, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento, pur se non interdetti o inabilitati) oppure, ancora, per errore, violenza o dolo, non ha potuto esprimere liberamente e consapevolmente la propria volontà testamentaria.
Ipotesi di nullità del testamento:
- il testamento olografo è nullo quando manca l’autografia o la firma del testatore;
- il testamento pubblico è nullo se non viene redatto in forma scritta dal notaio e quando manca la firma del testatore o del notaio;
- i testamenti speciali sono nulli se non sono redatti in forma scritta dal testatore e se manca la firma del testatore o del soggetto che è autorizzato a riceverlo.
Ipotesi di nullità delle singole disposizioni testamentarie:
- sono nulle le disposizioni con le quali il soggetto sottoposto a tutela dispone dei propri beni in favore del tutore che lo tutela dopo la nomina e prima dell’approvazione del conto o dell’estinzione dell’azione per il rendiconto, regola che vale anche per il protutore per il tempo in cui sostituisce il tutore. Se però il tutore o il protutore sono un ascendente un discendente, il fratello o la sorella del soggetto sottoposto a tutela la disposizione è valida;
- sono nulle le disposizioni del testamento con cui il de cuius abbia disposto dei suoi beni in favore del notaio o di un altro pubblico ufficiale abilitato a ricevere il testamento pubblico, dei testimoni o dell’interprete che intervengono nella procedura prevista dalla legge;
- sono nulle le disposizioni in favore del soggetto che scrive il testamento segreto per conto del testatore a meno che queste non siano approvate di mano dal testatore stesso o al momento della consegna. Sono nulle anche le disposizioni a favore del notaio se il testamento è stato consegnato a questo soggetto in un plico non sigillato;
- sono nulle le disposizioni testamentarie in favore dei soggetti incapaci di ricevere per testamento sopra indicate, anche se fatte per mezzo di interposta persona (padre, madre, discendente, coniuge) e anche se la disposizione riguarda congiuntamente i due soggetti;
- è nulla la disposizione testamentaria redatta in ragione di un motivo illecito , se questo è stato determinante per la disposizione del testatore
- è nulla la disposizione testamentaria quando è fatta nei confronti di una persona che non può essere determinata;
- è nulla la disposizione testamentaria con cui l’individuazione del destinatario sia rimessa all’arbitrio di un soggetto terzo;
- è nulla la disposizione testamentaria che lascia al terzo o all’onerato la decisione sull’oggetto o la quantità del legato;
- sono nulle le disposizioni testamentarie reciproche ossia che quando un testatore dispone a favore di un soggetto a condizione che quest’ultimo indichi lui come legatario o erede.
In caso di nullità chiunque può impugnare il testamento e l’azione di nullità di un testamento non è soggetta a termini di prescrizione, quindi può essere esercitata in qualsiasi momento da chiunque vi abbia interesse.
In ossequio al generale principio della conservazione del testamento, tuttavia, il legislatore ha previsto la possibilità di sanare le disposizioni affette da nullità mediante la conferma e l’esecuzione volontaria. Infatti sensi dell’art. 590 c.c. “la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione”. Occorre, però, precisare che l’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del de cuius, per cui la norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento
Ipotesi di annullabilità del testamento:
- difetto di forma, quando la forma riguarda elementi diversi da quelli per cui è comminata la nullità;
- difetto di capacità del testatore quando l’incapacità dipenda da minore età, interdizione giudiziale e incapacità naturale;
Ipotesi di annullabilità delle singole disposizioni testamentarie:
- ricorre in presenza di vizi della volontà, quando cioè le singole disposizioni sono effetto di errore, violenza o dolo;
L’azione di annullamento deve essere intrapresa da chi vi abbia interesse nel termine di prescrizione di 5 anni, dal giorno in cui e stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie ovvero dal giorno in cui si e avuta la notizia della violenza, del dolo o dell’errore.
Può, poi, accadere che il testamento sia corretto sia dal punto di vista formale che sostanziale, ma che non rispetti le “quote di riserva” stabilite per legge, spettanti agli eredi legittimari (coniuge, figli e ascendenti) che possono esperire l’azione di riduzione per tutelare i loro diritto alla quota di legittima