Diritto di Famiglia e della persona

Lo Studio Legale Viano Pagliero di Chivasso , offre da oltre 40 da anni un'assistenza legale qualificata in ogni ambito del diritto familiare

Diritto di Famiglia e della persona

Il Diritto di Famiglia regola le relazioni giuridiche tra i membri di un nucleo familiare. Lo Studio Legale Viano Pagliero offre da più di 40 anni assistenza legale qualificata e personalizzata in un'ampia gamma delle delicate problematiche legate al Diritto di Famiglia prestando attenzione, anche, alle implicazioni emotive e personali che possono determinare nei soggetti coinvolti. Forniamo supporto completo in un ampio spettro di questioni inerenti al Diritto di Famiglia, tra cui le  separazioni personali tra coniugi, consensuali e giudiziali, il divorzio, congiunto o giudiziale, il ricorso cumulativo per separazione personale e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche attraverso la procedura di negoziazione assistita, i procedimenti di modifica e revisione delle condizioni stabilite in sede di separazione e divorzio,  la regolamentazione dell'  affidamento e del mantenimento dei figli minori, la disciplina della responsabilità genitoriale.

Ci occupiamo, inoltre, del riconoscimento e della gestione delle unioni civili e delle convivenze di fatto. La nostra competenza si estende alla gestione degli aspetti patrimoniali  derivanti dai rapporti familiari e della divisione giudiziale dei beni in comunione o in comproprietà. Forniamo assistenza legale in casi di violenza domestica e illeciti endofamiliari, garantendo un supporto sensibile e professionale alle vittime.

Offriamo consulenza legale qualificata e personalizzata nelle diverse questioni relative alla tutela e protezione dei soggetti fragili privi, in tutto o in parte, di autonomia per motivi di salute, età o altre ragioni, consigliando gli strumenti più idonei per la gestione dei loro bisogni quotidiani e del loro patrimonio e fornendo assistenza nel procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, richieste di sostituzione o revoca dell’amministratore di sostegno, assistenza in giudizio nel procedimento di interdizione o inabilitazione, domanda di sostituzione del tutore o del curatore, domanda di revoca dell’interdizione. Supportiamo, poi, l'amministratore di sostegno, il tutore o il curatore nominato nel compimento degli atti di amministrazione e nella rendicontazione delle attività e spese sostenute.

Diritto di Famiglia

divorzio / affidamento / mantenimento dei figli minori / responsabilità genitoriale / unioni civili / convivenze di fatto / tutela dei soggetti vulnerabili / conseguenze patrimoniali / assistenza in casi di violenza domestica / illeciti endofamiliari

Diritto della persona

Tutela dei soggetti deboli / tutela dei minori orfani / nomina di amministratore di sostegno / sostituzione o revoca dell’amministratore di sostegno / interdizione o inabilitazione / sostituzione del tutore o del curatore / revoca dell’interdizione / assistenza all’amministratore di sostegno e/o al tutore

Domande Frequenti

Le principali differenze legali tra matrimonio (inteso attualmente in Italia come unione tra persone di sesso diverso) e unione civile riguardano i seguenti aspetti:

Soggetti
  • Innanzitutto, la platea dei soggetti a cui si rivolgono è differente: il matrimonio, nella sua attuale configurazione giuridica italiana, è riservato a coppie composte da persone di sesso diverso, mentre l'unione civile è specificamente pensata per le coppie formate da persone dello stesso sesso.
 
Celebrazione
  • Anche la celebrazione segue modalità distinte, in quanto il matrimonio può essere contratto sia con rito civile che religioso con effetti civili, mentre l'unione civile si costituisce unicamente attraverso una dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di stato civile.
 
Adozione
  • Un'altra differenza sostanziale riguarda l'ambito dell'adozione: la legge sulle unioni civili non contempla la possibilità per la coppia di adottare figli che non siano già figli di uno dei due partner (la cosiddetta "stepchild adoption" è valutata dai tribunali caso per caso), mentre il matrimonio consente sia l'adozione piena che quella in casi particolari.
 
Obbligo di fedeltà
  • Sul piano degli obblighi, l'articolo 143 del Codice Civile prevede espressamente l'obbligo di fedeltà per i coniugi, un elemento che non è menzionato esplicitamente nella normativa sulle unioni civili, sebbene la sua violazione possa comunque avere rilevanza in sede di scioglimento.
 
Divorzio
  • Infine, le procedure per porre fine al legame sono diverse: il matrimonio si scioglie attraverso il divorzio, che generalmente è preceduto da un periodo di separazione legale, mentre l'unione civile può essere sciolta per dichiarazione congiunta delle parti o per la volontà unilaterale di una di esse, comunicata all'altra, senza la necessità di una fase di separazione.
Istituti giuridici
  • Da ultimo, è importante notare che i due istituti giuridici trovano la loro disciplina in fonti normative differenti: il matrimonio è regolamentato principalmente dal Codice Civile, mentre l'unione civile è specificamente disciplinata dalla Legge numero 76 del 2016.

Unioni Civili e Affidamento dei Figli

 

Sebbene la Legge Cirinnà non contenga norme specifiche sull'affidamento dei figli in caso di scioglimento, i tribunali applicano i principi generali del diritto di famiglia, ponendo al centro il benessere dei minori e garantendo, per quanto possibile, la bigenitorialità e la continuità affettiva con entrambi i genitori. La competenza è del Tribunale Ordinario, e le decisioni relative all'affidamento, al collocamento, al mantenimento e all'assegnazione della casa familiare seguono criteri simili a quelli applicati nei casi di divorzio. La situazione dei figli adottati dal partner è regolata dal provvedimento di adozione.

Affidamento dei Figli in Caso di Adozione del Partner:

In particolare, quando si tratta di figli adottati dal partner, la situazione è regolata dal provvedimento di adozione. In questo caso, il tribunale valuta attentamente l'interesse superiore del minore, garantendo la continuità dei legami affettivi e familiari stabiliti durante la convivenza.

In caso di divorzio, la divisione dei beni in Italia dipende dal regime patrimoniale:

Comunione dei Beni (regime automatico):

I beni acquistati durante il matrimonio (anche separatamente), i redditi, i risparmi e le aziende create insieme diventano comuni al 50%. Fanno eccezione i beni personali (pre-matrimoniali, donazioni/successioni specifiche, uso personale, professionali, risarcimenti, pensione invalidità). Al divorzio (ma la comunione si scioglie con la separazione), l'attivo e il passivo comuni si dividono in parti uguali (in natura o per equivalente). La casa familiare comune può essere assegnata in godimento ai figli, ma la proprietà resta al 50% salvo accordi o decisioni giudiziali.

Separazione dei Beni (scelta tramite convenzione):

Ogni coniuge mantiene la proprietà esclusiva dei beni acquistati prima e durante il matrimonio. In caso di divorzio, non c'è divisione automatica, ma i beni cointestati si dividono secondo le quote (solitamente 50%). Il coniuge economicamente più debole può richiedere un assegno di mantenimento.

La Convivenza di Fatto

Per convivente di fatto si intende una persona maggiorenne che convive stabilmente con un'altra persona maggiorenne, non legata da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità o adozione, e unita da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitante e avente dimora abituale nello stesso Comune. La legge italiana (in particolare la Legge n. 76/2016, detta "Legge Cirinnà") ha introdotto una disciplina specifica per le convivenze di fatto, riconoscendo alcuni diritti e tutele ai conviventi.

Formalizzazione della Convivenza: La Dichiarazione Anagrafica

Per essere formalmente riconosciuti come conviventi di fatto ai sensi della legge, la coppia può effettuare una dichiarazione anagrafica di costituzione di convivenza di fatto presso il Comune di residenza. Questa dichiarazione facilita l'esercizio di alcuni diritti previsti dalla legge.

Diritti Derivanti dalla Dichiarazione di Convivenza

La dichiarazione anagrafica di costituzione di convivenza di fatto attribuisce ai conviventi una serie di importanti diritti legali:

  • Ambito Sanitario e Decesso: I conviventi hanno il diritto reciproco di visita e assistenza in caso di malattia, la facoltà di designarsi come rappresentante per le decisioni mediche e di decidere in merito a donazione organi ed esequie in caso di decesso, potendo anche ottenere un risarcimento per il danno subito.
  • Casa Familiare: La dichiarazione agevola la successione nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore, la partecipazione alle graduatorie per gli alloggi popolari, un eventuale diritto agli alimenti in caso di cessazione della convivenza e un diritto di abitazione temporaneo in caso di decesso del proprietario.
  • Ambito Penitenziario e Giudiziario: Si riscontrano tutele in ambito penitenziario, equiparando i conviventi ai coniugi, e viene riconosciuta la possibilità di essere nominato tutore o amministratore di sostegno, oltre al diritto di astenersi dal testimoniare contro il partner in un processo penale.
  • Diritto al Lavoro: È riconosciuto un diritto al lavoro per il convivente che collabora stabilmente nell'impresa del partner, con una partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali.

Questa dichiarazione formale mira a proteggere e riconoscere legalmente i legami affettivi e di reciproca assistenza tipici della convivenza di fatto.

Il Contratto di Convivenza: Forma e Contenuto

Per essere valido, il contratto di convivenza deve necessariamente essere redatto in forma scritta, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, pena la sua nullità. Inoltre, non può contenere termini o condizioni, e le firme dei conviventi devono essere autenticate da un notaio o da un avvocato.