Diritto Condominiale – controversie

Lo Studio Legale Viano Pagliero di Chivasso offre assistenza legale qualificata per ogni problematica inerente al Diritto Condominiale.

Diritto Condominiale

Lo Studio Legale Viano Pagliero di Chivasso offre assistenza legale completa e qualificata per ogni problematica inerente al Diritto Condominiale. Con una profonda conoscenza della normativa e della giurisprudenza in materia, offriamo assistenza legale mirata sia ai condomini che agli amministratori, garantendo soluzioni efficaci e personalizzate per la serena convivenza e la corretta gestione degli edifici condominiali.

Comprendiamo le specificità e le delicate dinamiche che regolano la vita condominiale e siamo pronti ad affiancarvi in ogni fase, dalla consulenza preventiva alla risoluzione delle controversie.

Affianchiamo e supportiamo gli amministratori di condominio in ogni aspetto della propria attività di gestione degli stabili dai pareri legali in vista delle deliberazioni assembleari per garantire decisioni conformi alla legge, al recupero delle esposizioni dei condomini attraverso azioni giudiziali mirate o soluzioni stragiudiziali, all’assistenza legale in caso di impugnazione di delibere assembleari.

Diritto Condominiale

Assistenza legale a condomini e amministratori / impugnazione delibere assembleari / consulenza su regolamento condominiale / attribuzione, ripartizione e recupero spese condominiali ordinarie e straordinarie / controversie su parti comuni e diritti esclusivi / nomina e revoca amministratore di condominio / responsabilità dell’amministratore e tutela del condominio / immissioni moleste (rumori, odori, fumi) / mediazione per la soluzione delle controversie condominiali / installazione di impianti privati su parti comuni (antenne, condizionatori, fotovoltaico).

Domande Frequenti

Un regolamento condominiale può essere impugnato in diverse circostanze, a seconda della sua natura (contrattuale o assembleare) e dei motivi dell'impugnazione.

Impugnazione del Regolamento Assembleare:

Il regolamento assembleare è approvato con le maggioranze previste dall'articolo 1136, comma 2, del Codice Civile (maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio). Può essere impugnato da condomini assenti, dissenzienti o astenuti, entro 30 giorni dalla data della delibera per i dissenzienti o astenuti, e dalla data di comunicazione per gli assenti (articolo 1137 del Codice Civile).

Motivi di impugnazione
Contrarietà alla legge

Innanzitutto, un motivo di impugnazione si configura quando il regolamento si pone in contrasto con la legge. Pensiamo, ad esempio, a una disposizione che vieti in maniera assoluta di tenere animali domestici negli appartamenti, laddove la legge non prevede un divieto generalizzato di questo tipo e la limitazione potrebbe essere considerata eccessiva e lesiva del diritto di proprietà.

Violazione del regolamento contrattuale

Un'altra ragione per contestare un regolamento assembleare sorge qualora esista un regolamento di natura contrattuale precedente. Quest'ultimo, essendo stato accettato da tutti i condomini al momento dell'acquisto o approvato all'unanimità, ha una forza maggiore. Di conseguenza, un regolamento assembleare successivo non può introdurre disposizioni che vadano a modificare o derogare a quanto stabilito nel regolamento contrattuale su materie di sua competenza, come ad esempio la ripartizione di specifiche spese o particolari limitazioni all'uso delle proprietà esclusive.

Lesione dei diritti individuali dei condomini

Particolare attenzione va posta anche alla lesione dei diritti individuali dei condomini. Il regolamento condominiale, pur essendo uno strumento per disciplinare la convivenza e l'uso delle parti comuni, non può incidere in modo illegittimo sui diritti di proprietà o sul pacifico godimento delle singole unità immobiliari o delle aree comuni, andando oltre la mera disciplina dell'uso. Immaginiamo un articolo del regolamento che imponga ai proprietari dei negozi al piano terra di chiudere le loro attività entro un orario insolitamente restrittivo senza una valida ragione legata alla tranquillità condominiale, limitando così il loro diritto di esercizio dell'attività commerciale.

Vizi formali

Non meno importanti sono i vizi formali che possono inficiare la validità dell'approvazione del regolamento. Se, ad esempio, l'assemblea non è stata convocata correttamente, magari omettendo la comunicazione a uno o più condomini, o se il procedimento di votazione non ha rispettato le maggioranze previste dalla legge, la delibera di approvazione del regolamento potrebbe essere impugnabile.

Eccesso di potere dell'assemblea

Infine, si configura un eccesso di potere dell'assemblea quando quest'ultima delibera su materie che esulano dalle sue competenze nella formazione del regolamento assembleare. Ricordiamo che il regolamento assembleare concerne principalmente l'uso delle parti comuni e i comportamenti da tenere nella vita condominiale. Se l'assemblea, attraverso il regolamento, tentasse di imporre obblighi di natura contrattuale ai singoli condomini, come ad esempio vincoli sulle modalità di locazione dei propri appartamenti, si sconfinerebbe dalle sue prerogative, rendendo la disposizione potenzialmente impugnabile.

Termini per l'Impugnazione

Per il regolamento contrattuale, non esiste un termine specifico di decadenza per l'azione di nullità. Tuttavia, l'azione di annullamento per vizi del consenso è soggetta al termine di prescrizione di cinque anni dalla scoperta del vizio.

Se un condomino non paga le spese condominiali nei termini stabiliti dall'assemblea, si innescano una serie di azioni volte al recupero del credito da parte del condominio, rappresentato dall'amministratore. Ecco cosa succede, in linea generale:

Sollecito Bonario

L'amministratore, di solito, invia un sollecito di pagamento al condomino moroso, ricordando l'importo dovuto e la scadenza. Spesso viene concesso un breve termine per regolarizzare la situazione.



Diffida Formale

Se il sollecito non sortisce effetto, l'amministratore può inviare una diffida formale tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (posta elettronica certificata), intimando il pagamento entro un termine perentorio e preannunciando azioni legali in caso di mancato adempimento.



Richiesta di Decreto Ingiuntivo

Se il condomino persiste nel non pagare, l'amministratore, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, può rivolgersi a un avvocato per ottenere un decreto ingiuntivo dal Tribunale competente. Questo è un provvedimento che ordina al condomino moroso di pagare la somma dovuta entro 40 giorni. Per ottenere il decreto ingiuntivo, è necessario presentare la prova scritta del credito, come il verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio e il riparto delle spese.

Notifica del Decreto Ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo viene notificato al condomino moroso tramite ufficiale giudiziario. A partire dalla notifica, il condomino ha 40 giorni di tempo per:

  • Pagare quanto dovuto, estinguendo così il debito.
  • Fare opposizione al decreto ingiuntivo, contestando le ragioni del credito del condominio. In tal caso, si apre un procedimento giudiziario ordinario.
  • Rimanere inerte, nel qual caso il decreto ingiuntivo diventa definitivo e acquista valore di titolo esecutivo.
Pignoramento dei Beni

Se il decreto ingiuntivo diventa definitivo e il condomino continua a non pagare, il condominio, tramite l'avvocato, può avviare la procedura di pignoramento dei beni del condomino moroso per recuperare forzosamente le somme dovute. I beni pignorabili possono includere:

  • Beni mobili: Arredamento, auto, oggetti di valore.
  • Beni immobili: L'appartamento stesso del condomino moroso (anche se è la sua residenza principale).
  • Crediti verso terzi: Stipendio, pensione, conto corrente bancario.